Art. 01
Oggi, 19 luglio 1977, presso la sala riunioni del CONI provinciale di Varese, Piazza Monte Grappa Nr. 4, viene costituita una Società Sportiva dilettantistica senza fini di lucro, con la denominazione di Associazione Sportiva Dilettantistica “Compagnia Arcieri Città di Varese” con lo scopo di far conoscere e sviluppare la pratica dello sport del tiro con l’arco nelle sue diverse specialità e di promuovere in questo campo l’organizzazione di manifestazioni agonistiche.
L’Associazione non ha fine di lucro e svolge la Sua attività nell’ambito della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (FITARCO) alla quale aderisce e verso la quale è impegnata a rispettare le norme statutarie e regolamentari.
Art. 02
L’ammissione del socio alla Compagnia Arcieri avviene su domanda scritta, indirizzata al Presidente della Compagnia stessa, dietro presentazione di un altro socio.
Nella domanda l’aspirante socio si impegna a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti Sociali oltre alle norme Federali. La domanda di ammissione è sottoposta alla approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 03
Il socio è tenuto al pagamento della quota annuale di affiliazione determinata dagli organi statutari, per ciascuna classe di soci e che è comprensiva della quota di affiliazione alla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco.
L’appartenenza alla Compagnia Arcieri da diritto alla partecipazione all’attività sportiva ed agonistica sia nell’ambito della Società stessa sia nell’ambito Federale.
Art. 04
La Compagnia Arcieri è costituita da:
a - Soci Fondatori e cioè dai soci Maria Angela CASARTELLI, Angelo CARCANO, Sergio CAZZOLARO, Paolo LANG, Valter SINAPI, Enzo SPARACIARI che hanno provveduto alla costituzione della Compagnia Arcieri Città di Varese;
b - Soci Ordinari e cioè i soci della classe maschile e femminile che hanno superato il diciottesimo anno di età;
c - Soci Juniores, Allievi, Ragazzi, Giovanissimi e Pulcini e cioè i soci che non hanno superato il diciottesimo anno di età;
d - Soci sostenitori.
In sede di Assemblea sono esclusi dal voto i soci minorenni e i soci sostenitori.
Art. 05
La qualifica di socio si perde:
a - per dimissioni scritte da inviare alla Società entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno;
b - per radiazione;
c - per morosità nel pagamento delle quote sociali.
Il provvedimento di cui all’Art. 5/b viene preso dal Consiglio Direttivo per motivi di particolare gravità e sentito l’interessato.
Art. 06
Sono organi della Compagnia Arcieri:
a - l’Assemblea dei soci;
b - il Consiglio Direttivo;
c - il Presidente;
d - il Collegio dei Probiviri o Commissione di Disciplina;
e - il Collegio dei Revisori dei Conti;
f - il Commissario Tecnico e/o la Commissione Tecnica.
Art. 07
L’Assemblea dei Soci viene convocata in sede ordinaria dal Presidente una volta all’anno entro e non oltre il 31 di marzo, ed in sede straordinaria sempre dal Presidente, a richiesta motivata di 1/3 dei soci o su richiesta del Consiglio Direttivo. La convocazione contenente luogo, data, ora e ordine del giorno dell’Assemblea avviene a mezzo lettera inoltrata anche a mezzo fax, sms o e-mail da inviare almeno sette giorni prima della data stabilita.
In sede ordinaria l’Assemblea delibera sui seguenti argomenti:
a - nomina degli Organi Direttivi;
b - approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo;
c - approvazione della relazione dei Revisori dei Conti e approvazione del rendiconto finanziario annuale;
d - approvazione del preventivo di spese ordinarie;
e - determinazione delle quote sociali;
f - definizione dei criteri generali della attività sportiva e agonistica.
In sede straordinaria l’Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti interni, sullo scioglimento della Società e sugli argomenti particolari proposti dai Soci o dal Consiglio Direttivo nell’ipotesi di convocazione prevista dal primo comma del presente articolo.
Art. 08
L’Assemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione quando sono presenti in proprio o per delega almeno la metà dei soci con diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In sede straordinaria l’Assemblea delibera validamente in prima convocazione quando sono presenti in proprio o per delega almeno il 75% dei soci con diritto di voto ed in seconda convocazione quando sono presenti in proprio o per delega almeno la metà dei soci con diritto di voto. Tra la prima e la seconda convocazione di ogni Assemblea deve intercorre almeno un’ora. Per lo scioglimento della Compagnia arcieri o la modifica dell’Art. 8 dello Statuto sono necessari i cinque sesti dei soci con diritto di voto. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
Art. 09
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci e dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio Olimpico ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi e due supplenti. Nell’ambito dei membri effettivi viene nominato il Vice Presidente, il Segretario e il Commissario Tecnico o Direttore Sportivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritiene necessario o a richiesta di almeno tre consiglieri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Sono eleggibili alla carica di Consiglieri i soci ordinari iscritti alla Compagnia Arcieri da almeno due anni.
Sono competenze del Consiglio:
a - predisposizione della relazione annuale;
b - predisposizione del rendiconto finanziario esaminata la relazione dei Revisori dei Conti;
c - predisposizione del preventivo finanziario;
d - ammissione di nuovi soci;
e - determinazione dell’attività sportiva ed agonistica secondo le indicazioni dell’Assemblea;
f - provvedimenti di disciplina;
g - provvedimenti necessari alla attuazione delle delibere Assembleari;
Art. 10
Il Presidente della Compagnia Arcieri è eletto con maggioranza semplice a suffragio diretto dall’Assemblea. È eleggibile qualunque socio ordinario con tre anni di iscrizione alla Compagnia Arcieri. Ha la rappresentanza della Compagnia Arcieri nei confronti di terzi e della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco. Presiede le Assemblee ed i Consigli Direttivi e ne dirige l’attività. In caso di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio Olimpico ed è rieleggibile.
Art. 11
Il Collegio dei Probiviri o Commissione di Disciplina è composto da tre membri dei quali uno con funzione di Presidente e svolge l’attività prevista dallo Statuto Federale nell’ambito della Compagnia Arcieri. Il ricorso al Collegio dei Probiviri è consentito solo al Presidente della Compagnia Arcieri o al Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio Olimpico ed è rieleggibile.
Art. 12
Il Collegio dei Revisori dei Conti, in numero di tre, deve controllare l’esattezza del rendiconto finanziario annuale e riferire in merito all’Assemblea. Al Collegio dei Revisori dei Conti è inoltre affidato il compito di vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltrechè conforme al dettato legislativo. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio Olimpico ed è rieleggibile.
Art. 13
Le cariche sociali sono incompatibili tra di loro salvo la carica di Commissario Tecnico o Direttore Sportivo. Le cariche sociali sono compatibili con le cariche federali ove non siano incompatibili a norma dello Statuto o dei Regolamenti Federali.
Art. !4
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio è devoluto a fini sportivi. Le quote sociali sono intrasmissibili e non restituibili anche in caso di scioglimento dell’Associazione.
Art. 15
Il Regolamento Interno della Compagnia Arcieri è parte integrante dello Statuto.
Art. 16
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono per analogia ed in quanto applicabili, le norme dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco, il Codice Civile e le vigenti Leggi in materia di associazioni sportive dilettantistiche.
Registrato a Varese il 19 maggio 2005 al n° 2800
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